aulaSenato 350

aulaSenato 350di Achille Migliorelli – Ancora sulla composizione ed elezione del futuro Senato.
Non è possibile concludere la disamina della composizione e del metodo di elezione del “futuro” Senato senza approfondire altri punti poco convincenti della riforma.
In primo luogo, va evidenziata la macroscopica incongruenza inerente la elezione dei senatori. Secondo il vigente art. 58 della Costituzione, può assumere la carica di senatore chi abbia compiuto i quarant’anni. Con la riforma, a seguito dell’abrogazione della cennata norma, scompare tale limite di età: si potrà, quindi, essere eletti al Senato al compimento dei diciotto anni. Rimane, invece, fermo il limite di età a venticinque anni per i deputati. E’ un vero e proprio controsenso. Ed è una soluzione, questa, che toglie significato alla termine “Senato” (come “Camera degli anziani”). Mi convince, al riguardo, l’opinione dell’amico Rodolfo Damiani, che vede “maggiore saggezza” e “maggiore esperienza” nei rappresentanti della Camera Alta e, quindi, li ritiene maggiormente in grado di tutelare e garantire “da salti nel buio e da derive dirigistiche”. Sembra, allora, evidente che il raggiungimento dell’obiettivo di evitare salti nel buio e derive dirigistiche non è garantito a sufficienza, se si riconosce la possibilità di diventare senatori a diciotto anni, e, cioè, appena dopo aver acquistato il diritto di voto.

Fretta e superficialità

Siffatta incongruenza dimostra la fretta e la superficialità con cui è stata affrontata una materia tanto delicata, quale la revisione della Costituzione.
Non sembra, inoltre, suggerita da una visione coerente e logica la scelta di avere nel futuro senato la presenza contemporanea di consiglieri regionali e sindaci. Ciò perché gli interessi degli uni sono diversi e talvolta contrastanti con quelli degli altri. La presenza dei sindaci rende, tra l’altro, difficile il compito, assegnato al nuovo Senato, di coordinare la legislazione nazionale e regionale. Si può, dunque, essere d’accordo con la Prof. D’Atena, secondo la quale ci troviamo di fronte al “non riuscito compromesso tra l’idea che il Senato debba rappresentare le sole regioni e quella secondo cui in esso dovrebbero trovare la propria proiezione istituzionale tutte le autonomie territoriali presenti nell’ordinamento”.
Certamente illogica si dimostra, anche, la scelta di affidare l’elezione dei sindaci-senatori ai consigli regionali. Come può, infatti, giustificarsi che costoro siano scelti dai consigli regionali e non dai consigli comunali, ovvero dal Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), se lo scopo perseguito è quello di consentire ai comuni di avere una rappresentanza di sindaci in seno al futuro Senato?

Durata del mandato

Un aspetto di notevole rilievo è costituito, poi, dall’art. 57, quinto comma, al quale abbiamo già accennato. Ora, tale norma così recita: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma”. E’ noto che quest’ultima parte è stata inserita al termine di un infuocato dibattito in Senato e come “contentino” dato alla minoranza del PD, che chiedeva l’elezione diretta dei senatori: diversamente non avrebbe votato la legge e, con ogni probabilità, sarebbe saltata la riforma. Trattasi, perciò, di un emendamento con il quale è stato raggiunto un compromesso: pur prevedendo che i senatori siano eletti dai consiglieri regionali, viene stabilito che tale elezione dovrà avvenire in conformità delle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo degli organi regionali.
La disciplina di dettaglio delle operazioni elettorali sarà stabilita con legge statale approvata da entrambe le Camere. L’individuazione del nuovo sistema di elezione del Senato dipenderà, dunque, dalle scelte che verranno fatte con la ricordata legge bicamerale prevista dall’ultimo comma del nuovo art. 57 della Costituzione. Infatti, a detta legge è stato rimesso il delicato compito di regolare “le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale”. E’ scontato che il Parlamento si troverà di fronte ad una diversità di soluzioni. Una di queste è data dal sistema del “listino bloccato a scorrimento”, in virtù del quale gli elettori, in occasione dei rinnovi dei consigli regionali, verrebbero chiamati a votare oltre che per i consiglieri regionali (in quanto tali) anche per una lista di nomi presenti in una seconda lista di candidati (la cui composizione sarebbe rimessa alle scelte dei segretari e del gruppo dirigente dei partiti). L’elezione avverrebbe sia nell’ente territoriale che nel Parlamento con questa modalità: se il primo del listino non dovesse essere eletto si passerebbe al secondo, e così proseguendo, in modo da assegnare i seggi senatoriali spettanti ai gruppi politici nelle varie regioni. Una simile scelta, è evidente, varrebbe solo per l’elezione dei consiglieri regionali, dovendosi invece considerare impossibile la sua attuazione anche nella scelta dei sindaci, i quali verrebbero eletti esclusivamente dai consiglieri regionali votanti.votoNO 350 260

La blindatura dei candidati

Ma l’inconveniente maggiore è un altro: come con i capilista bloccati e le pluricandidature per la elezione dei deputati, anche nel caso della elezione a senatori dei consiglieri regionali ci sarebbe una nuova “blindatura” di candidati. Il che comporterebbe che la scelta da parte delle forze politiche, lungi dal premiare i candidati migliori, ovvero, comunque, quelli che risultino più graditi ai cittadini-elettori, promuova i più fedeli e ossequienti al “Capo”.
Appare opportuno, infine, ed a conclusione dell’esame – peraltro ancora incompleto – degli aspetti legati alla composizione ed elezione del “futuro” Senato, richiamare l’attenzione dei cittadini-elettori sull’altro contrasto, che è presente nelle disposizioni, che regolano l’elezione dei consiglieri regionali. Orbene, l’art. 121 Cost. stabilisce che il sistema di elezione dei consigli regionali è disciplinato con legge regionale. A sua volta l’art. 57, sesto comma, attribuisce allo Stato la competenza a dettare la disciplina delle “modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali ed i sindaci”. I problemi nascono quando si passa ad interpretare e, quindi, ad applicare il 5° comma dell’art. 57, come risultante dall’approvazione dell’emendamento proposto dalla senatrice Finocchiaro, secondo cui la legge statale bicamerale dovrà prevedere l’elezione dei consiglieri regionali-senatori “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”. Ora, poiché ogni Regione si può dotare di una propria normativa elettorale e, pertanto, si potranno avere leggi elettorali diverse, ne consegue che, per evitare le disfunzioni immaginabili, la legge statale sarà obbligata ad intervenire anche sulle modalità di elezione al Senato dei consiglieri regionali. Insomma potrà benissimo verificarsi che le leggi elettorali regionali fisseranno i criteri per l’elezione dei consiglieri regionali “istituzionali” e non di quelli destinati a divenire senatori. In definitiva: un gran pasticcio.

 
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Di Achille Migliorelli

Achille Migliorelli: "Sono nato in San Giorgio a Liri il 12 settembre 1938. Svolgo ancora la professione di avvocato. Sono stato Sindaco di San Giorgio a Liri per trent'anni (1964-1980; 1990-2004). Sono stato dirigente del PCI.."

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