Ambrogio Coppotelli del Comitato “Pier Paolo Pasolini” di “POSSIBILE” Frosinone – Quando al democratico senso di responsabilità si vorrebbe sostituire la sciagurata idea di comando assoluto e l’ingiustificata pretesa di im(m/p)unità.
Due temi strettamente legati il ‘(ri/de)formato’ Senato della Repubblica e l’immunità parlamentare.
L’immunità per i parlamentari è stabilita dall’art. 68 della Costituzione, che così testualmente recita: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
È quindi consentito:
a) sottoporre ad indagini i parlamentari senza richiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza;
b) arrestare il parlamentare in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna;
c) mettere in arresto il parlamentare nel caso in cui sia colto nell’atto di commettere un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Mentre non è consentito all’autorità giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione della Camera:
a) sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il parlamentare;
b) arrestare o privare della libertà personale il membro del Parlamento ad eccezione di una sentenza irrevocabile o della flagranza;
c) procedere ad intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza.
Quando l’immunità parlamentare non vale
Con la riforma del 1993 si escluse dall’immunità parlamentare il caso in cui un deputato dovesse essere perseguito in virtù di una sentenza di condanna passata in giudicato e si eliminò la necessità dell’autorizzazione a procedere per sottoporlo a procedimento penale. Altra prerogativa dei parlamentari è l’insindacabilità prevista dall’art. 68, 1° comma, della Carta Costituzionale, come modificato dalla Legge Costituzionale 29.10.1993, n. 3. Per effetto di questa disposizione, quindi, il parlamentare non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni. In altre parole non ha nessuna responsabilità penale, civile, amministrativa o patrimoniale per tali attività. E rispetto ai suoi elettori, è anche esente da “vincolo di mandato”.
Secondo la L. n. 140/2003 – detta anche legge ‘Boato’ – la Camera di appartenenza del parlamentare può essere chiamata a pronunciarsi sul fatto che un determinato comportamento rientri o meno nell’ambito di applicazione della insindacabilità. Ove il giudice competente dissenta, il parlamentare può sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale finora nel merito ha dato ragione alla magistratura in un rapporto di otto ad uno rispetto alle decisioni parlamentari, determinando un aggravio del contenzioso contro il quale invano sono state avanzate proposte a palazzo della Consulta.
Ma non meno rigorosa – contro l’abuso delle Camere nell’accordare la dichiarazione di insindacabilità – è anche la ricca giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, dinanzi alla quale viene in rilievo soprattutto il bilanciamento con il diritto di accesso al giudice. L’immunità è concessa al parlamentare in virtù della sua carica pubblica. Qualora egli decada dalla carica, mentre rimane ferma l’insindacabilità relativa al periodo in cui era nell’esercizio delle funzioni, cessa la cosiddetta inviolabilità ed il soggetto può tornare a subire i provvedimenti in precedenza soggetti ad autorizzazione. L’immunità sostanziale per le opinioni espresse e i voti dati non si esaurisce con la fine del mandato del parlamentare, a differenza dell’immunità procedurale, valida solo per il periodo di carica. [Fonte: www.wikipedia.it]
Questo è il tenore, formale e sostanziale, dell’art. 68 della nostra Carta Costituzionale a tutt’oggi vigente, frutto di un impegno serio, equilibrato, condiviso, ispirato ad autentici valori di democrazia, profuso tantissimi anni fa dai Padri Costituenti perché il nostro Parlamento potesse legiferare in un sistema di pesi e contrappesi, che ne garantissero, i primi, l’alta funzione istituzionale, ne delimitassero, i secondi, i confini entro i quali esercitare appunto tale funzione, senza possibilità di travalicarli.
Ciò premesso, veniamo a ragionare di questo ‘istituto giuridico’, quello appunto dell’immunità parlamentare, così com’è regolato nel ddl di riforma costituzionale, targato ‘Boschi’, ormai non più emendabile, sul quale gli italiani dovranno pronunciarsi, sembrerebbe nel mese di ottobre prossimo venturo.
In sostanza essa immunità seguiterebbe a valere per entrambi i rami del Parlamento ma con una differenza di non poco conto.
Sapere cos’è il “Senato riformato”
A questo punto è necessario discutere del riformato Senato della Repubblica.
Se oggi, a Costituzione vigente e, quindi, invariata, si andasse alle urne per eleggere i parlamentari, ad ognuno di noi cittadini sarebbero consegnate due schede di colore diverso, da servire ognuna per assegnare il voto a chi riteniamo possa meglio rappresentarci nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica.
Al contrario, se a ottobre prossimo o quando sarà, prevalesse il ‘sì’ a questa riforma, ne conseguirebbe un radicale cambiamento nella struttura dei due rami del Parlamento: i deputati seguiterebbero ad essere eletti da noi, i senatori, al contrario, dai Consigli Regionali e dai Comuni secondo una legge elettorale di cui non si conoscono i contenuti, se non per sommi e farraginosi capi.
Eccone il testo: Art. 2. Composizione ed elezione del Senato della Repubblica.
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
Un “monstrum” giuridico? Di più
Definire questa norma un ‘monstrum’ giuridico forse non rende bene il concetto esatto che essa esprime.
Essa rappresenta di più, molto di più: un’offesa all’intelligenza degli italiani.
Nelle consultazioni territoriali, regionali e comunali, regolate da altre disposizioni legislative, ognuno di noi può esprimere liberamente la propria preferenza; in subiecta materia, al contrario, e stiamo parlando del Senato della Repubblica, stando alle disposizioni su riportate, noi cittadini saremmo privati del diritto di elettorato attivo, in dispregio e violazione del principio di sovranità popolare sancito dall’art. 1 della Costituzione.
E una domanda sorge spontanea al riguardo: «Perché dovremmo trovarci seduto su di uno scranno di Palazzo Madama uno o più Consiglieri della nostra Regione o il Sindaco della nostra città, seppur della nostra stessa fede politica, al quale tuttavia non accorderemmo MAI la nostra fiducia se potessimo esprimere noi la preferenza? Figuriamoci poi se si trattasse d’un avversario politico!».
Chi vogliamo che ci rappresenti in questa alta carica del nostro Stato Repubblicano è giusto e sacrosanto che siano i cittadini a sceglierlo e, preferibilmente, senza il vergognoso meccanismo dei ‘capilista bloccati’ che risponde soltanto alla logica partitica di ’sistemare’ i fedelissimi.
E, perla tra le perle, a costoro, i senatori cioè, non più eletti direttamente da noi, sarebbe estesa l’immunità parlamentare.
Questa ulteriore guarentigia, infatti, è l’effetto del succitato art. 2, 2° comma, del ddl ‘Boschi’.
Tale norma, infatti, nel non prevedere alcuna decadenza automatica dalla carica per il senatore – sindaco nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale (creando una lacuna giuridica senza precedenti) prevede, invece, che “la durata del mandato dei senatori (consiglieri e sindaci) coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti”.
E considerato che i nuovi senatori verranno eletti tutti dai Consigli Regionali come prevede appunto il più volte menzionato art. 2, 2° comma, del ddl ‘Boschi’, è evidente che la durata dell’incarico a senatore da parte del sindaco eletto dovrà coincidere, inevitabilmente, con la durata dell’organo che ha provveduto ad eleggerlo, ovvero con l’intera durata del Consiglio Regionale di appartenenza, vale a dire 5 anni.
Dunque in caso di scioglimento di un Comune per mafia, il sindaco – senatore, seppur coinvolto direttamente nello scandalo, seppur avesse preso e dato mazzette e appalti illeciti o avesse agevolato corruzione e sperpero di denaro pubblico, resterebbe seduto tranquillamente sulla poltrona del Senato. Protetto non solo dalla mancata decadenza dall’incarico, ma anche dall’immunità riconosciutagli dalla riforma. Considerato che 17 consigli regionali su 20 in Italia sono finiti sotto inchiesta per spese inappropriate e per la forte percentuale di indagati nelle assemblee, nonché considerato che moltissimi Comuni sono stati sciolti per mafia (239 dal 1991 ad oggi con una media di 20 Comuni all’anno sciolti per mafia) la riforma altro non fa che rendere costituzionale il diritto per il politici territoriali, indagati e collusi con le mafie, a non essere processati ed a mantenere, comunque, la poltrona in Senato.
Roba da pazzi! Da far rivoltare nelle proprie tombe tutti i Deputati dell’Assemblea Costituente.
Cosa diceva realmente Enrico Berlinguer
P. S. Per rispondere poi a quanti hanno estrapolato in mala fede le frasi di Berlinguer sul monocameralismo del 1980, dato che era legato al mantenimento di una legge proporzionale pura, riportiamo quattro paragrafi dell’articolo pubblicato postumo su Rinascita il 16 giugno 1984 (integralmente pubblicato sempre in “Casa per Casa, Strada per Strada”), dove Berlinguer esprime il proprio giudizio sulle “riforme” istituzionali messe in campo dal Governo Craxi, intrecciandolo proprio con la Questione Morale:
«Anche la irrisolta questione morale ha dato luogo non solo a quella che, con un eufemismo non privo di ipocrisia, viene chiamata la Costituzione materiale, cioè quel complesso di usi e di abusi che contraddicono la Costituzione scritta, ma ha aperto anche la strada al formarsi e al dilagare di poteri occulti eversivi (la mafia, la camorra, la P2) che hanno inquinato e condizionano tuttora i poteri costituiti e legitti¬mi fino a minare concretamente l’esistenza stessa della no¬stra Repubblica.
Di fronte a questo stato di cose, di fronte a tali e tanti guasti che hanno una precisa radice politica, non si può pensare di conferire nuovo prestigio, efficienza e pienezza de¬mocratica alle istituzioni con l’introduzione di congegni e di meccanismi tecnici di dubbia democraticità o con accorgi¬menti che romperebbero anche formalmente l’equilibrio, la distinzione e l’autonomia (voluti e garantiti dalla Costituzione) tra Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, e accentuerebbero il prepotere dei partiti sulle istituzioni.
Riforme delle istituzioni volte a ridare efficienza e snellezza al loro funzionamento sono certo necessarie. Ma esse a poco servirebbero se i partiti rimangono quello che sono oggi, se seguitano ad agire e a comportarsi come agiscono e si comportano oggi, se non si risanano, se non si rigenerano, riacquistando l’autenticità e la pienezza della loro autonoma funzione verso la società e verso le istituzioni.
Ecco, il problema della Questione Morale è proprio questo: finché i partiti continuano ad essere quello che sono, sempre più gente resterà a casa e sempre più la democrazia affonderà in una palude. Possiamo permettercelo? No. Nell’intervista a Scalfari, Berlinguer chiuse dicendo: “Un giornalista invitò una volta a turarsi il naso e a votare Dc. Ma non è venuto il momento di cambiare e di costruire una società che non sia un immondezzaio?»
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