
di Ivano Alteri – Il 28 novembre scorso è stata pubblicata la sentenza del Tar di Latina, relativamente all’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti a Frosinone città. Come forse si ricorderà, alla fine del 2015 la società Sangalli, già gestrice del servizio dal 2006 senza aver partecipato all’appalto, vinse la nuova gara. Ma il comune non potette procedere all’assegnazione dell’appalto e alla stipula del contratto, incombendo sulla gara stessa il ricorso al Tar a cura di altre società partecipanti; la Sangalli, quindi, continuò a gestire il servizio in stato di “prorogatio”.
Il ricorso verteva su due punti essenziali: il “difetto del requisito della moralità professionale” della Sangalli; e il “difetto di istruttoria”, imputato invece al Comune di Frosinone. Ebbene, i giudici del Tribunale Amministrativo hanno ora sentenziato che “risultano fondate le censure recate dal ricorso… relative alla mancata esclusione della [Sangalli] per il difetto del requisito della moralità professionale ricorrendo un precedente penale pregiudizievole a carico dell’ex socio di maggioranza della società… e sussiste anche il difetto di istruttoria nella verifica della sostenibilità dell’offerta…”.
In pratica, secondo i giudici la Sangalli non avrebbe potuto partecipare alla gara d’appalto, poiché la legge vieta la partecipazione a chi abbia subito condanne penali per fatti legati all’attività dell’impresa; e il comune avrebbe dovuto, da una parte, impedire tale partecipazione rilevando il “difetto”, dall’altra verificare la fondatezza della proposta economica della Sangalli, risultata poi carente. Né l’una né l’altra cosa è stata fatta.
Ragione su tutti i fronti dei ricorrenti
Le altre società partecipanti, attrici del ricorso, hanno dunque ottenuto ragione su tutti i fronti. E quindi il Tar ha definitivamente sancito che “quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso…, l’aggiudicazione alla [Sangalli] va annullata. Non risultando stipulato un contratto, il mero annullamento dell’aggiudicazione è pienamente satisfattivo degli interessi delle ricorrenti, cui il comune di [Frosinone] dovrà aggiudicare la gara e affidare il servizio previa verifica del possesso dei requisiti richiesti”.
Insomma, l’Amministrazione Ottaviani, nonostante che le opache relazioni con la Sangalli avessero già in passato prodotto arresti tra le proprie fila, ha consentito comunque la partecipazione di quella società alla gara d’appalto, in barba alle norme vigenti, non preoccupandosi neanche di valutarne adeguatamente la proposta economica.
Forse avremmo trovato una qualche giustificazione a un tale comportamento se la società in questione si fosse distinta nel tempo per una buona gestione del sevizio. Ma essa, dopo averne ottenuto l’incarico già dal lontano 2006 senza partecipare ad alcuna gara, non ha mai raggiunto (ripetiamo: mai!) gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge e dai bandi di gara, restandone sempre ben al di sotto. Frosinone è al 18% nel 2015, quando dovrebbe essere almeno al 65%; e le sue tasse sui rifiuti, però, sono tra le prime sei più alte d’Italia.
Pensiamo che, almeno in un caso del genere, gli amministratori avrebbero dovuto immediatamente rendere pubbliche giustificazioni del proprio operato; non con un commento avvocatesco della sentenza, ma con argomentazioni esaustive, a chiarimento di comportamenti altrimenti incomprensibili. Perché si è consentito alla Sangalli di partecipare alla gara, pur in mancanza del requisito della “moralità professionale”? Perché si è omessa la valutazione della fondatezza dell’offerta economica?
Se gli amministratori non dovessero invece rispondere esaustivamente a queste due semplici domande, le autorità competenti dovrebbero spiegare ai cittadini se, sulla base della sentenza dei giudici del Tar, ravvedano degli illeciti nel loro comportamento, visto il danno procurato, in termini di servizio ed economici, già a partire dal 2006.
Frosinone 7 dicembre 2016
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