immigrati dietro le reti 350 260

immigrati dietro le reti 350 260di Fausto Pellecchia, L’Inchiesta 8 giugno 2017Sono ben noti i bandi di “crociata” reazionaria nello “scontro di civiltà”, pubblicizzati da Marcello Pera (al seguito dell’inglese Bernard Lewis, influente consigliere di Nethanyahu), i pamphlet di Oriana Fallaci -nei quali dei mussulmani si dice che “si riproducono come topi e urinano in pubblico contro i muri delle nostre chiese” e gli infuocati editoriali di Magdi Cristiano Allam, pervicace vessillifero della “salvaguardia delle radici ebraico-cristiane della nostra civiltà” – quotidianamente riecheggiati da editorialisti ultraconservatori come Maurizio Belpietro, Mario Giordano e Vittorio Feltri.
Ad essi, si sono recentemente aggiunte le “costruzioni intellettuali” ascrivibili a una sorta di “razzismo democratico”, contenute nelle dichiarazioni di Debora Serracchiani, immediatamente condivise e patrocinate da Michele Serra. La vice-presidente del PD aveva censurato come «ancor più inaccettabile, moralmente e socialmente» lo stupro commesso da chi chiede accoglienza nel nostro Paese. Serra, vestendo la toga di difensore d’ufficio, si era appellato al comma 11 dell’art.61 del Codice penale, che effettivamente prevede un aggravante per i reati commessi “con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità”. Nella foga dell’arringa difensiva, l’editorialista ha quindi maliziosamente identificato due fattispecie incomparabili e, cioè, la relazione privata e fiduciaria tra ospitante e ospitato con il diritto che coinvolge lo Stato nel rapporto ad un soggetto immigrato. Come se l’accoglienza e l’ottenimento della regolarizzazione amministrativa fossero conseguenze di una benevola concessione discrezionale, alla quale deve corrispondere un più forte dovere di lealtà.
Queste perverse illazioni giuridiche giustificano la permanente attualità dell’allarme lanciato da un gruppo di intellettuali il 29 giugno 2009 “contro il ritorno delle leggi razziali in Italia”: «È stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non più gli ebrei bensì la popolazione degli immigrati “irregolari”, che conta centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti previsti dalle leggi razziali, come il divieto dei matrimoni misti. Con tale divieto si impedisce, in ragione della nazionalità, l’esercizio di un diritto fondamentale quale e’ quello di contrarre matrimonio senza vincoli di etnia o di religione; diritto fondamentale che in tal modo viene sottratto non solo agli stranieri ma agli stessi italiani. Con una norma ancora più lesiva della dignità e della stessa qualità umana, è stato inoltre introdotto il divieto per le donne straniere, in condizioni di irregolarità amministrativa, di riconoscere i figli da loro stesse generati. Pertanto (…) i figli generati dalle madri straniere “irregolari” diverranno per tutta la vita figli di nessuno, saranno sottratti alle madri e messi nelle mani dello Stato. Neanche il fascismo si era spinto fino a questo punto. Infatti le leggi razziali introdotte da quel regime nel 1938 non privavano le madri ebree dei loro figli, ne’ le costringevano all’aborto per evitare la confisca dei loro bambini da parte dello Stato»[1]

Anche l’Italia, da quasi un ventennio, sta scivolando verso il “razzismo di Stato”

Ma è sul piano legislativo che anche l’Italia, da quasi un ventennio, sta scivolando lungo la china del “razzismo di Stato”. Il recente decreto Minniti-Orlando, convertito in legge il 12 aprile scorso dal governo Gentiloni, grazie alla blindatura del voto di fiducia, conferma e inasprisce la strategia dell’emergenza securitaria perseguita da oltre un ventennio, già a partire dalla Legge Turco-Napolitano (1998), successivamente riformata dalla Bossi-Fini (2002) e dall’introduzione nell’ordinamento penale del reato di “immigrazione clandestina” nel cosiddetto “pacchetto sicurezza” (2009), con la previsione di procedure sommarie di espulsione e rimpatrio dei migranti irregolari. La Legge Minniti-Orlando accentua il carattere emergenziale (“accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale e misure di contrasto dell’immigrazione illegale”) prevedendo un’esplicita deroga alle norme del nostro ordinamento, con l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un diniego, l’abolizione dell’udienza sostituita da un rito camerale in assenza dell’interessato con l’ausilio della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale. È previsto altresì l’allargamento della rete degli attuali CIE (centri di identificazione ed espulsione), ridenominati “Centri permanenti per il rimpatrio” (CPR) che, nonostante le rassicurazioni verbali del ministro, rischiano di perpetuare le medesime condizioni disumane di detenzione: affollamento in strutture fatiscenti, prive di servizi igienici e di assistenza sanitaria, isolamento coattivo, promiscuità ecc, nei quali si materializza l’equivalenza tra migranti e “stupratori, trafficanti di droga e potenziali terroristi”. Del tutto inascoltate le voci di protesta che si sono levate da parte di molte associazioni di volontariato e degli operatori sociali, nonché i rischi di incostituzionalità paventati dall’Associazione nazionale magistrati, che ha espresso un “fermo e allarmato dissenso” nei confronti della legge. A questo coro di contestazioni, si è unito il monito del presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, che ha criticato la “semplificazione delle procedure in quanto riducono drasticamente le garanzie dell’imputato”.

La diffusione del razzismo e della xenofobia come fenomeno di massa non è un caso

E tuttavia, nei media italiani, queste proteste hanno avuto risonanza ben minore di quella ottenuta dall’estratto di una recente sentenza della Cassazione (diffusa mediaticamente come voce unitaria della suprema Corte) sul caso un indiano Sikh, che aveva indossato in pubblico un coltello ‘sacro’ secondo i precetti della sua religione. Nella sentenza si legge infatti : «Non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante (…) In una società multietnica la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere». Una formulazione sintomatica dell’ambiguità e delle distorsioni ideologiche che la ispirano. Per questo, i titoli della stampa italiana ne hanno sottolineato, con unanimità bipartisan, il messaggio esplicitamente politico e metagiuridico. Si va da «La Cassazione sui migranti: si conformino ai nostri valori» (La Repubblica) a «I migranti seguano i nostri valori» (Il Messaggero), fino al più sbrigativo «Immigrato, vuoi stare qui? Fai l’Italiano» (Libero).
Appellandosi all’universalità civile di un (indeterminato)“nucleo comune” tra immigrati e società d’accoglienza, la sentenza fa esplicito riferimento alla violazione dei “valori”, piuttosto che a disposizioni di legge, imponendo l’obbligo di conformarsi all’identità etno-culturale della società ospitante. Una società nella quale, peraltro, le agenzie educative per l’integrazione, gestite per lo più da associazioni umanitarie di volontariato, registrano permanenti condizioni di scarsità e di precarietà. A ciò si aggiungano le misure discriminatorie dei governi italiani nel ventennio trascorso, che accomunano i migranti irregolari e gli apolidi, in particolare i Rom e Sinti, spesso vittime di deportazioni, sfratti o espulsioni collettive, e di segregazioni -più volte censurate dalla Commissione dei diritti umani dell’Onu- che hanno creato la straordinaria categoria di “europei-non-europei a pieno titolo”.
La diffusione del razzismo e della xenofobia come fenomeno di massa è dunque innanzitutto la conseguenza di una strategia politica basata sulla creazione dall’alto di identità fluttuanti, e perciò passibili di sempre nuove divisioni (e di incerti confini) tra appartenenza e non appartenenza, inclusione ed esclusione, che la legislazione si incarica volta per volta di riconfigurare. Ed ogni volta, la violenza discriminatoria delle istituzioni viene legittimata dalla necessità di porre un argine provvisorio contro la possibile minaccia “sovversiva” di coloro che sono esclusi dall’insieme a cui di fatto appartengono (immigrati irregolari, apolidi, disoccupati senza fissa dimora ecc.), e di coloro che non appartengono, di fatto, al medesimo insieme in cui pure sono già inclusi (gli sfruttati, i precari, i giovani in cerca di lavoro, gli strati sociali impoveriti dalla grande crisi).

[1] Firmato da Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini, Dario Fo, Franca Rame, Moni Ovadia, Maurizio Scaparro, Gianni Amelio

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