votoNO 350 260

votoNO 350 260di Antonia Dell’Albero – Del governo delle cose pubbliche. Art. 117, comma 2 “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) ….;s)”
Fino alla lettera “s)” la Costituzione del ’48 e quella riformata sono pressoché uguali (non scendo nel dettaglio delle singole lettere, dove comunque ci sono delle differenze). La costituzione riformata però, nell’articolo 117, aggiunge le lettere da t) a z);
“…t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.”
Art. 117, comma 3: riguarda la “potestà legislativa” delle Regioni

L’articolo 117 nella “Deforma”

Art. 117, comma 4
“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”
Confrontando l’articolo 117 della Costituzione del ’48 e della costituzione riformata emerge un forte aumento delle competenze in merito alla “legislazione esclusiva” dello Stato. Se poi aggiungiamo il comma 4 in cui si è introdotta la cosiddetta “clausola di supremazia statale”, le competenze potenziali crescono ancora: intanto è il Governo che si intesta la “supremazia”, visto che il comma si apre con “Su proposta del Governo…” e non con, ad esempio, “ su proposta del Parlamento”; ma ci sarebbe da chiarire che cosa si intende con “interesse nazionale”: quando si indica vagamente la ragione per cui qualcosa andrebbe fatto (in nome di) si rischia che nel vago “interesse nazionale” possa rientrare che cosa? E soprattutto che cosa significa “interesse” nel mondo attuale? Precisare in che cosa consista è segno di trasparenza, e democratica partecipazione, possibilità di comprensione e discussione da parte di tutti i cittadini che in nome della “sovranità popolare” hanno il diritto di conoscere e esprimere accordo o disaccordo. Se riflettiamo sull’interesse sotteso, ad esempio, allo “Sblocca Italia”, che cosa dovremmo pensare dell’ “interesse” richiamato nel comma 4? I beni paesaggistici e culturali messi a valore in nome di uno “sviluppo” che si ritiene uguale a “cementificazione” o “alienazione” o una non ben chiara ridestinazione d’uso? oppure il mantra dell’ “ognuno è padrone in casa propria” a proposito delle ristrutturazioni, in cui è sotteso cosa, se non l’idea che la Legge finisce dove inizia la Proprietà privata? Dove va a finire l’idea della sovranità del popolo che consiste di una comune libertà, basata però sulla comune sottomissione alle Leggi? Qual è dunque l’interesse di cui si parla?

Un chiaro accentramento, ma non solo… più complicato anche l’iter referendario

Da ultimo aggiungerei, all’esproprio di competenze regionali, l’aumento del numero delle firme per leggi di iniziativa popolare, che passa da 50.000 a 150.000, e per il referendum abrogativo, che passa da 500.000 a 800.000, a seconda del quorum richiesto per l’approvazione. L’art. 75 comma 4 della costituzione riformata stabilisce che con 500.000 firme raccolte, il quorum necessario, perché sia valido il referendum, è che abbia votato la maggioranza degli aventi diritto al voto; con 800.000 firme raccolte il quorum scende, ovvero è sufficiente che abbia votato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati; l’approvazione della proposta del referendum dichiarato valido consta del raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi. Questo innalzamento del numero delle firme e la differenziazione del quorum rendono più complicato l’iter referendario e sembra che producano una differenziazione già all’origine tra proposte referendarie più o meno supportate da partiti o organizzazioni preesistenti: i cittadini proporrebbero abrogazioni che, se supportate, potrebbero raggiungere un numero elevato di firme e quindi vedersi aperta la strada dell’approvazione; viceversa proposte non supportate, avrebbero vita più difficile, già perché meno probabile un numero elevato di firme, quindi a monte in un certo senso “discriminate”.
Dunque tra “clausola di supremazia” e aumento del numero delle firme per leggi di iniziativa popolare e per referendum abrogativi, assieme al quorum differenziato che pare essere “vizioso”, la riforma della costituzione rende più difficile e complessa la partecipazione popolare all’iniziativa legislativa e al controllo della medesima, aggravata da un accentramento dei poteri decisionali nelle mani del Governo.

 
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Di Antonia Dell'Albero

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