Di Valerio Ascenzi – Il fallimento della “buona scuola” è rappresentato dalle prime sentenze dei tribunali che iniziano a dare ragione ai dipendenti. La notizia non è stata diffusa dai media “tradizionali”, ma sta trovando molto spazio su internet e sui siti che si occupano di diritto del lavoro e di diritto scolastico. I maggiori sindacati avevano avvertito il legislatore riguardo i rischi di ricorsi e sentenze a favore dei lavoratori. Nonostante i dubbi sollevati il Miur ha preferito andare avanti senza sosta con i vuoti normativi della legge 107/2015 e con la chiamata diretta dei dirigenti. La chiamata diretta, poi, con i suoi “non criteri” può rappresentare ulteriore causa di vertenze.
È di ieri la notizia che il tribunale di Trani ha definito illegittima l’assegnazione di una docente ad un Ambito territoriale troppo distante, in violazione alle preferenze espresse nella domanda di mobilità, perché violerebbe il principio di scorrimento delle graduatorie. La sentenza favorevole alla lavoratrice, arriva infatti a dimostrazione che la legge 107/2015 – male interpretata nella sua applicazione, fa acqua da tutte le parti e non è una riforma del sistema di istruzione, perché si occupa solo di questioni che sono di natura contrattuale. Una procedura di mobilità così gestita ha violato, non solo i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), ma la stessa legge 107/2015 che all’articoli 1 comma 108 prevede, per l’anno scolastico 2016/2017, una mobilità “per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016”. Al Miur sono stati capaci di violare una norma, tra l’altro valida per un solo anno, andando contro gli stessi principi dettati dal ministero stesso. Assurdo!
La sentenza chiama in casusa il MIUR
Ad esser chiamato in causa non è l’Ufficio scolastico regionale pugliese, bensì proprio il Miur, che secondo il tribunale di Trani avrebbe violato un principio, generale ed inderogabile, di scorrimento di una graduatoria in tema di mobilità. È stato violato quindi l’art. 28 del Dpr 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) che attribuisci come criterio per l’assegnazione dei posti ad una graduatoria con punteggi ben definiti. Nel caso specifico non è stato rispettato l’ordine degli ambiti indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente, oggi nuova eroina nel mondo della scuola delle ingiustizie.
Secondo l’avvocato avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone di Bari (fonte: www.dirittoscolastico.it) la sentenza fa riferimento ai numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, ai quali era stato assegnato un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della docente che ha vinto il ricorso. A questi erano stati assegnate sedi più agevoli negli ambiti pugliesi che guarda caso erano i primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito distante dalla sua residenza centinaia di chilometri.
Di conseguenza il Tribunale di Trani ha intimato la riassegnazione della docente ad uno degli ambiti territoriali richiesti dalla docente.
Casi del genere si sono verificati un po’ ovunque e hanno riguardato soprattutto quei dipendenti immessi in ruolo nelle ultime fasi di quello che, molto sfacciatamente, viene definito piano straordinario di assunzioni. Ma altro non è che un piano di stabilizzazione dei docenti che da anni erano precari. Molti di questi erano precari in sedi scolastiche vicine alla propria residenza, rimaste comunque vacanti dopo quest’aberrante manovra di mobilità. Alcuni altri, nelle stesse situazioni, con punteggi molto simili, grazie all’assegnazione agli ambiti e poi alla chiamata diretta, hanno trovato lavoro sotto casa o a pochi chilometri. In barba ai loro colleghi che insegnano da più anni di loro e non hanno ricevuto lo stesso trattamento.
Anche qui, sulla questione della chiamata diretta potrebbero intasarsi i tribunali. Mentre a livello nazionale, l‘elemento che potrebbe continuare a dare materiale agli avvocati è il fatto che nessuno ha avuto l’onore di comprendere come funziona l’algoritmo, quel sistema che attribuirebbe i docenti alle sedi più impensabili, a livello di istituzione scolastica ci sarebbe proprio il comma 8 dell’articolo 1 della 107/2015 a creare il caos. In questo punto la norma dovrebbe fornire i criteri per la chiamata diretta, spiegando che la proposta di incarico dovrà essere avanzata a docenti il cui curriculum rispecchia le esigenze dell’Offerta formativa della scuola, che si terranno conto delle esperienze professionali e i curriculum. In definitiva si tratta di un vuoto normativo per il quale le parti (amministrazione e sindacati) avrebbero dovuto trovare un accordo, secondo i più eminenti giuslavoristi, con una ulteriore contrattazione integrativa. Ma il Miur ha preferito mantenere questi criteri aleatori, dando si ampia libertà ai dirigenti scolastici, ma esponendo le scuole a nuovi ricorsi. Sta di fatto, che con la sentenza del tribunale di Trani, la prima profezia dei sindacati confederati si è avverata. Nell’attesa di sapere che fine abbiano fatto le firme dei referendum sulla scuola, sono i tribunali che hanno iniziato a smantellare una norma, mascherata da riforma, scritta per rendere anche la scuola, un ulteriore luogo della mediocrazia.
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