di Nadeia De Gasperis – Cristo si è fermato a Eboli. Il cartello indicava una deviazione per frana. Pochi giorni fa, ho raggiunto la città di Itri, sulla costa tirrenica, percorrendo una strada “interna” ciociara che raggiunge la costa attraversando il Parco Naturale dei Monti Aurunci. Quegli incantevoli paesaggi pedemontani erano intervallati da una via crucis di cartelli che ammonivano “pericolo frana”, ma il fattaccio si era già consumato, e aveva consumato la strada mangiandola ai bordi. Al ritorno siamo stati costretti a percorrere la superstrada, perchè al buio, nelle ore serali, sarebbe stata una trappola mortale. Il territorio carnefice, dolce e amorevole di giorno, orco cattivo la notte.
In natura, le brutte coincidenze non esistono, non esiste neppure più la coincidenza Roccasecca-Cassino, ma un pullman sostitutivo del treno Regionale che non può più percorrere quel tratto di ferrovia a causa di una delle numerose frane mai “risolte”.
Raggiungo Ferentino da Sora. Un paesaggio lunare disegna nuovi orizzonti, un paesaggio semilunare, perchè quella cava che ha sbancato la collina, ora lascia una mezzaluna di collina. Si ridisegna lo skyline mentre gli eventi si ricalibrano sulla nostra pelle.
Titolo V in tema di ambiente e paesaggio.
Natura matrigna. Matrigna nella accezione più negativa, ostile, non amorevole. Eppure qualsiasi giudice tutelare avrebbe prescritto l’impugnazione per violenza, dichiarandoci figli illegittimi
Due strumenti importanti per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, sono la Valutazione d’impatto e la valutazione del rischio. Ecco! Quello che dovremmo fare, e che dovrebbero fare le associazioni ambientaliste, analizzando la riforma del Titolo V in tema di ambiente e paesaggio, è prendere in considerazione questi due strumenti: rischio e impatto della “deforma”, perchè è naturale che la riforma dell’art. 117, vedrà ridursi il campo di azione, locale e globale, delle associazioni, che ora si esplica su tre livelli: locale, regionale e nazionale. Con il solito modello pervasivo della semplificazione emergenziale, accade che si estenderà a larga parte delle infrastrutture, aeroporti, impianti energetici, porti e aeroporti, consentendo enormi colate di cemento, presidiate militarmente. Lo abbiamo già visto negli ultimi anni con la TAV e altre grandi opere, che lasciano intuire quale sarà lo scenario per i movimenti che non hanno alcun ruolo costituzionale, ma anche per quelle regioni “agguerrite” e battagliere.
Il nuovo art. 117 prevede l’eliminazione del ruolo e della titolarità di queste regioni che spesso sono un fondamentale interlocutore nelle battaglie ambientali che auspicano la salvaguardia economico sanitaria e ambientale e paesaggistica del territorio. Certo molte volte abbiamo assistito a interventi scellerati da parte di enti porvinciali o regionali sui nostri fiumi, le nostre coste e il territorio in generale, e ci sono state alcune regioni che non sono state proprio alfieri della tutela del territorio, ma la loro eliminazione dai tavoli negoziali quali garanzie ci dirà se il governo nazionale ha prodotto una delle semplificazioni più pericolose a cui abbiamo mai assistito: lo “Sblocca Italia”. Guarda caso, il decreto Sblocca Italia è stato dichiarato incostituzionale (sentenza n. 7 del 2016) proprio per le norme che non prevedono il coinvolgimento delle Regioni, violando gli articoli 117 e 118 della Costituzione sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni medesime.
La riforma del Titolo V elimina la “leale collaborazione”
Lo Stato è stato assente nella organizzazione, finanziamento e funzionamento dei nostri parchi, perché con l’accentramento di potere dovrebbe intervenire?
La riforma rende semplicemente le grandi opere (autostrade, ferrovie ad alta velocità, trivellazioni, impianti petroliferi, inceneritori, gasdotti e rigassificatori saranno realizzati con minori incertezze) più facilmente realizzabili rendendo costituzionale ciò che non lo era.
Tra gli anni ’70 e ’90, il paese, si trovò ad affrontare un contenzionso cruciale. quello della conservazione della natura con lo strumento dei Parchi e delle Zone Umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. il riparto di competenze su questi temi, richiese alla Corte Costituzionale, tramite numerose sentenze, uno sforzo di definizione importante( che ha gettato le basi di questa parte del diritto ambientale colmando un ritardo storico del nostro Paese), diminuì significativamente quando la legge quadro sulla aree Protette n. 394 del 1991, stabilì un chiaro riparto di competenze inquadrato in una cornice di leale collaborazione fra tutti i livelli dell’amministrazione pubblica nella tutela del “patrimonio naturale del Paese”. La riforma del Titolo V elimina la “leale collaborazione”, sostituendo un potere e controllo esclusivi dello Stato. Con la “clausola di supremazia, potrà intervenire nelle materie riservate alla legislazione esclusiva, e quando avverrà? Per il ponte sullo stretto, per un’opera per alla quale il geverno locale in carica si oppone, per un’expo? Un’olimpiade? Per i 12 inceneritori già previsti dallo Sblocca Italia?
In tema di ambiente e territorio, a differenza degli altri comparti dove si lamenta una inadeguatezza della legislazione, le leggi ci sono e sono piuttosto buone, è mancata finora la volontà di attuarle, cosa dovrebbe cambiare se oggi un governo “deforma” la Costituzione per aggirare quelle leggi piuttosto che applicarle? Per il mare, per esempio, il ruolo delle regioni è andato via via diminuendo, nonostante l’aggravarsi dell’inquiniamneto, della mancata gestione integrata delle coste, della pesca, ecc.
La tutela dell’ambiente non può non essere trasversale, e non a caso, anche le leggi più “stagionate” prevedevano piani costieri regionali o la legge 183 sul suolo prevedeva i piani di bacino e quella sui parchi, sia per quelli regionali che nazionali, piani ambientali che includessero anche la tutela paesaggistica.
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