di Marco Maddalena* – Ritardo pagamento TARSU 2009 interrogazione con richiesta di annullamento sanzioni
Di seguito si invia copia del testo dell’interrogazione sulle sanzioni per ritardato pagamento della TARSU 2009, inviata al Sindaco, Avv. Antonio Pompeo e all’assessore ai tributi, Sig. Franco Martini e per conoscenza alle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU):
In questi giorni, centinaia di cittadini stanno ricevendo avvisi di accertamento riguardo la TARSU degli anni precedenti che stanno generando diverse lamentale da parte della cittadinanza .
Il caso che sta emergendo con più evidenza sono l’irrogazione di sanzioni del 30% per il ritardo versamento TARSU del 2009.
Situazione non chiara tanto che , lo stesso Comune è intervenuto con un’ avviso pubblicato sul sito dell’ente comunale, dove si comunica che solo chi ha provveduto al pagamento della rata unica può avere una diversa applicazione della descritta sanzione recandosi presso l’ente concessionario , Tre Esse Italia. Un avviso che si può definire abbastanza “confuso” in quanto non c’è un dispositivo chiaro sulle azioni intraprese per annullare definitivamente sanzioni che non sembrano avere presupposti di legittimità .
Il Comune sembra che abbia demandato alla concessionaria dei tributi la propria “sovranità” , in quanto pur avendo accertato che ci sia stata una procedura non trasparente, allo stesso tempo non decide per l’annullamento ma lascia “discrezione” al concessionario (!)
La modalità di sanzione della Tarsu 2009 (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) è poco consona al regolamento comunale che non prevede esplicitamente nè le predette sanzioni e nè la procedura per l’irrogazione delle sanzioni in caso di ritardo pagamento , inoltre, nelle cartelle di pagamento inviate ai cittadini per il tributo 2009 non era specificato il rischio della sanzione del 30% nel caso di ritardato pagamento , ma solo in caso di omesso pagamento totale o parziale, quindi i cittadini non erano adeguatamente a conoscenza delle possibili sanzioni.
Pare veramente “strano” poi che un ritardato pagamento , già verificabile nell’anno di riferimento , sia stato, sollevato solo dopo 5 anni e a ridosso dei termini di prescrizione, così non mettendo il cittadino nelle migliori condizioni per poter ricostruire al meglio la sua situazione fiscale.
Altro elemento da non sottovalutare, è il verificarsi in modo costante del ritardo o mancata spedizione delle cartelle di pagamento , infatti, molti cittadini , nel caso ad esempio della nuova Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ( TARI) dell’anno in corso, si sono dovuti recare allo sportello del concessionario per riceverla . Fatto riscontrato formalmente anche negli ultimi consigli comunali, tutto ciò , potrebbe far pensare per analogia che lo stesso ritardo nella consegna si sia verificato anche nell’invio delle cartelle di pagamento TARSU del 2009 e l’invio tramite posta ordinaria non può dimostrare il contrario.
Le sanzioni del 30% , secondo una dottrina consolidata sembrano non essere applicabili alla riscossione spontanea della Ta.R.S.U, secondo la norma , infatti, la sanzione dovrebbe riferirsi sull’accertamento di eventuale evasione fiscale , in tal caso non c’è stata evasione, visto che il contribuente ha versato in toto il pagamento , c’è stato semplicemente un ritardo e a volte di pochissimi giorni . Ritardo di pagamento nel quale come detto sopra vanno verificate le cause indipendenti dal contribuente. L’avviso di pagamento del 2009 , ad esempio, è stato inviato per posta semplice e per questo non possono scattare sanzioni del 30 % per ritardo pagamento , mancando l’attestata notifica del ricevimento alle predette scadenze.
Sussiste, anche l'”anomalia” delle formulazione dei bollettini, con la possibilità di rateizzare ma con la bolletta unica di pagamento che porta la data della prima scadenza e non dell’ultima. La rateizzazione della tassa, infatti , è concepita come uno strumento di ausilio per il contribuente e non come un pericolo di continue scadenze dalle quali guardarsi per non incorrere in sanzioni. Nonostante quanto comunicato, per logica, l’ultima data utile per il pagamento rimane quella riportata nell’ultimo bollettino e cioè Maggio 2010 , ciò vuol dire che le rate intermedie non comportano ne scadenze, ne sanzioni. Per quanto sin qui esposto, il bollettino per il pagamento unico dovrebbe esser datato appunto Maggio 2010 in corrispondenza con l’ultima rata utile ed invece il contribuente è stato chiamato a saldarlo entro il 20 novembre 2009 !
Il contribuente deve essere messo in condizione – e per tempo! – di poter adempiere ,tant’è che il capitolato d’appalto con il concessionario della riscossione parla di spedizione da fare nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della prima rata . Se si volesse applicare la sanzione del 30%, come affermato dalla Tre Esse, quest’ultima dovrebbe comprovare il tempestivo ricevimento dell’avviso e degli allegati bollettini da parte del cittadino di cui si dovesse asserire, ad esempio, il tardivo adempimento. Tuttavia, l’invio di cui si discorre è stato fatto con posta ordinaria, al quale non è seguito nessun sollecito di ravvedimento con interessi di mora tramite posta raccomandata, ma direttamente una sanzione per qualcosa mai notificato prima. Al riguardo, si ricorda che, per giurisprudenza costante, è chi agisce ad essere onerato della prova del ricevimento di un atto, che potrà avere effetto nei confronti del destinatario solo se da questi effettivamente ricevuto e solo a decorrere da quel momento. Occorrerà, dunque, una “ricevuta firmata” che ne attesti con certezza il ricevimento, cosa che non potrà avvenire nel caso di specie, stante le modalità di spedizione seguite della Tre Esse.
Considerato che tale situazione sta creando non solo disturbo , ma anche problemi economici alla cittadinanza che oltre ai continui aumenti sulla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani si ritrovano adesso a dover fronteggiare un’ ulteriore “gabella” , nonostante abbiamo adempiuto in modo regolare al pagamento del tributo stesso e che sembrano verificarsi ulteriori anomalie riguardo ad altre fattispecie legate alla riscossione TARSU .
Per tutto ciò si chiede :
Se il Sindaco e l’assessore ai tributi intendono procedere all’ annullamento definitivo delle sanzioni del 30% per ritardo pagamento, in particolare, non solo a chi ha effettuato il pagamento in unica rata ma anche a chi lo ha effettuato ratealmente?
Se il Sindaco e l’assessore ai tributi intendono con l’ausilio dell’ Ufficio Ragioneria del Comune e la collaborazione delle associazioni dei consumatori riconosciute ad istituire un ufficio interno al Comune , per verificare attentamente gli avvisi di accertamento relativi anche ad altre fattispecie e per accertare eventuali inadempienze contrattuali del concessionario della riscossione?
Vista l’importanza che assume il tema in oggetto, in base all’ Art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale dichiaro questa interrogazione urgente con risposta scritta entro 10 giorni.
*Capogruppo consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà Comune di Ferentino
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