di Daniela Mastracci – Una generazione rappresentata come semiaddormentata, quasi post mutazione antropologica. Dipinti come bamboccioni e un po’ choosy. Ma loro, i ragazzi, forse non si attardano a comprendere le definizioni astratte. Specialmente quando la tensione dialettica sembra salire: da un lato la legge 107 e dall’altro studenti in lotta. Sembrano parole d’altri tempi cui eravamo disabituati. Ma la realtà del 13 ottobre 2017 ce le ha messe davanti con la forza di duecentomila studenti nelle strade e piazze di oltre 70 città italiane, mobilitati contro la legge 107 e, nello specifico, contro l’alternanza scuola lavoro, che la legge norma e a cui obbliga tutte le scuole superiori italiane, con una ricaduta su un milione e mezzo di alunne e alunni del triennio superiore.
Quattro punti attraggono l’attenzione
Leggere i commi della legge 107 riguardanti l’alternanza è utile ad evincere le ragioni che inducono gli studenti alla protesta. Quattro elementi soprattutto attraggono l’attenzione leggendo la legge 107, avvalendosi anche della Guida Operativa 8 ottobre 2015, e della faq del Miur, di seguito citati
Il tutor interno, o scolastico, accompagna gli studenti in azienda? Le aziende, e tutti gli enti che accoglieranno gli studenti, sono censite? È stata elaborata la Carta dei Diritti delle studentesse e degli studenti? Cosa si prevede per la Sicurezza degli studenti in alternanza? Quattro questioni scelte perché sono al centro delle rivendicazioni studentesche.
Alla prima domanda risponde il Miur a un anno e mezzo di distanza dalla entrata in vigore della legge 107
“Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I suoi compiti (…) possono essere svolti a distanza (…) L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro.” Notiamo due elementi: gli studenti possono Non avere il supporto del tutor interno. L’alternanza si qualifica qui come “apprendimento attraverso il lavoro”. http://www.istruzione.it/alternanza/faq.shtml
Ampi spazi di arbitrio
A proposito dell’albo delle aziende: al comma 41 della 107 si legge che si istituisce un “Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro”, ma all’articolo 1, comma C della Guida si osserva che «Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro»
Si evince che i Dirigenti scolastici possono pattuire percorsi di alternanza anche con soggetti non censite dal Miur: come essere certi della affidabilità delle imprese? Responsabilità tutta in capo al “capo” d’Istituto? Si determinano condizioni trasparenti e sicure per gli studenti? http://www.flcgil.it/files/pdf/20151009/guida-operativa-alternanza-scuola-lavoro-8-ottobre-2015.pdf
Al comma 37 della 107 è scritto che si va a definire “la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro della scuola secondaria di secondo grado
impegnati nei percorsi di formazione”. Si aggiunge che si darà “particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio”. Ad oggi però, al terzo anno di attuazione dell’alternanza scuola lavoro per i Licei, e all’ormai decennale avvio negli istituti tecnici e professionali, tale Carta dei Diritti è ancora nella fase preparatoria, ovvero non è stata redatta e perciò non è in vigore, come riconosce la stessa ministra Fedeli, allorché ne assicura l’estensione prossima.
“Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro”
Alla quarta domanda risponde ancora la faq al punto: “Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro”. A valle di una formazione generale, cui è chiamata la Scuola, si scrive che “Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione … in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione … è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti.”
Notiamo che il Miur si preoccupa di formare gli studenti, ma demanda al “soggetto ospitante”. Questo è nominato anche “datore di lavoro”, definizione che allerta una certa attenzione e conferisce ambiguità. Alla eventuale indisponibilità del soggetto ospitante e/o datore di lavoro, sopperisce la scuola stessa: ma la scuola è esperta di valutazione dei rischi nei diversi e caratteristici settori e comparti? Si noti, anche, che qui compare il verbo “utilizzare”.
“Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”
Nella nota successiva della faq, a proposito di “tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, si legge “La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in alternanza, in cui non c’è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l’affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Con l’occasione, si ribadisce che: l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.”
Epperò…la tutela non è obbligatoria
Dunque la tutela non è obbligatoria perché l’alternanza non è un rapporto di lavoro, infatti lo studente affianca e non svolge direttamente il “compito richiesto”: a chi è richiesto il compito? Ad un dipendente cui viene affiancato lo studente? Perché allora si scrive “compiti richiesti…(agli) allievi in azienda”? E perché qui l’allievo non svolgerebbe direttamente il compito, ma nel paragrafo precedente l’allievo “utilizza macchine e attrezzature”? Per inciso si noti l’aggettivo “professionale”: si estende anche ai Licei? E’ sottesa una modifica della natura del corso di studi liceale? Se così fosse, sarebbe auspicabile una chiarificazione trasparente. Non si manchi di rilevare che se tale modifica fosse nella mente del legislatore, questa non sarebbe passata attraverso dibattito con le parti interessate.
Alla luce di una seppur parziale disamina, si può sostenere che gli studenti abbiano dimostrato di saper leggere la legge e le “guide” e faq che il Miur, con un po’ di ritardo, e al contempo confusione, ha aggiunto alla 107. Gli studenti sanno comprendere le parole tardive e contraddittorie della ministra, che si affretta a promuovere gli Stati Generali dell’alternanza scuola lavoro e assicura, adesso, la definizione della Carta dei Diritti: aggiunge anche un bottone rosso alla piattaforma da spingere in caso di “bisogno” da parte dello studente presso la struttura ospitante (nel malaugurato caso di bisogno come potrebbe lo studente accedere alla piattaforma e avere la lucidità e il tempismo di abbassare il bottone rosso e attendere poi i “soccorsi”?)
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