Povertà Barbone in scatola 350 260

Povertà Barbone in scatola 350 260di Ivano Alteri – Dopo tormentatissime riflessioni, consultazioni di codici e confutazioni di insidiosissimi cavilli giuridici, la Corte di Cassazione ha infine sentenziato che “La povertà non è reato”; almeno secondo il titolo e il tenore dell’articolo di Andrea Riccardi pubblicato su Huff Post del 31 luglio 2017. Ma è davvero così?

La sentenza (n. 37787 del 2017) si riferisce al caso di un quarantenne palermitano senza dimora, che viveva per strada coperto di cartoni. Nel 2010 era stato multato per mille euro, non avendo egli rispettato l’ordinanza del sindaco, che vietava di bivaccare sulle strade per non alterare il decoro urbano e non intralciare il traffico (e si sa come il traffico sia un problema molto sentito a Palermo). La Corte ha ritenuto che l’ordinanza del sindaco fosse “una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste”, e che quindi “non è sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse”. Ed ha pertanto annullato la multa.

Cosa c’entra la povertà? Niente. Infatti, la Corte ha annullato la multa sulla base del “primo motivo” d’impugnazione, ad opera dell’avvocato del senzatetto, nel quale si spiegava che vi era stata una “erronea interpretazione dell’art. 50, dlgs n. 267 del 2003”, il quale si riferisce alle competenze del sindaco e al valore delle sue ordinanze. Per quanto concerne, invece, il “secondo motivo” d’impugnazione, quello che avrebbe giustificato il titolo dell’articolo, la Corte asserisce che “deve ritenersi assorbito”. E cosa diceva questo secondo motivo? Diceva: “erronea interpretazione dell’art. 54… del codice penale”; il quale afferma, appunto: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Quindi, la ragione del ricorso riferita alla povertà è stata “assorbita” dal fatto amministrativo.

In sostanza, la Corte non ha annullato la multa perché il soggetto è povero, e la povertà non è a lui imputabile ecc., ma perché il caso esula dall’ordinanza del sindaco. Forse ha sbagliato l’avvocato difensore a porre al primo punto l’erronea interpretazione di un atto amministrativo, anziché la sostanza della questione; se al primo punto avesse posto il motivo della povertà, per la Corte sarebbe stato logicamente più difficile “assorbire” il primo col secondo, come invece ha avuto agio di fare assorbendo il secondo col primo.

Ma forse, ancora, se l’avvocato difensore avesse optato per quest’ipotesi, probabilmente la multa non sarebbe stata annullata. La Corte, infatti, per farlo avrebbe rischiato di affermare che il povero (e chi lo aiuta…) non sarebbe quasi mai punibile, in quanto quasi ogni suo atto sarebbe determinato dalla “necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”, come fame, sete, freddo, emarginazione, frustrazione di ogni facoltà umana, annientamento della persona umana; che quel pericolo è “da lui non volontariamente causato” (e da chi, allora?) e da lui “non altrimenti evitabile”; e che, infine, qualsiasi suo atto sarebbe “proporzionato al pericolo”, vista l’estrema gravità del pericolo-povertà. Praticamente avrebbe dovuto affermare, più o meno esplicitamente, che in base a quel principio del diritto quasi nessuna azione giudiziaria sarebbe possibile nei confronti dei poveri, e che per i poveri sarebbe perciò lecito quasi ogni atto teso a scansare il pericolo incalcolabile della povertà! Inaccettabile, per il Sistema. Molto meglio l’“assorbimento”, col quale si lascia intendere che anche quel principio è stato tenuto presente, risparmiandosi però di andare a cacciarsi dove non si deve.

Quel titolo, insomma, era del tutto falso e tendenzioso: la povertà non è stata esclusa ancora dalle ipotesi di reato.

 
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Frosinone 1° agosto 2017

Di Ivano Alteri

Ivano Alteri: Libero professionista di Frosinone, esperto in problemi del lavoro, ha collaborato prima con edicolaciociara.it sul cui sito ha pubblicato interventi relativi al mondo del lavoro e alla politica più in generale. Ha collaborato alla ricerca sugli infortuni sul lavoro svolta dall'associazione Argo per conto della Provincia di Roma, poi pubblicata dalla stessa. Dalla nascita di unoetre.it è membro della sua Redazione

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