DONNE, Storie e Futuro
Onda lunga delle Costituenti, arriva al neo femminismo degli anni ‘970, e alla 4 Conferenza delle donne di Pechino, 1995
di Fiorenza Taricone
Il tema del lavoro delle donne e dei minori nella Costituzione è stato oggetto di un mio intervento recente al webinar su Il lavoro nella Costituzione, organizzato Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Palestrina. Ritengo sia interessante farne partecipi lettori e lettrici di UnoeTre con una sintesi.
La Costituzione prende l’avvio dal fatidico articolo che definisce l’Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, affermazione non così comune nelle Costituzioni e del tutto inesistente, per quanto riguarda l’Italia nel precedente Statuto Albertino. Il punto di partenza, per capire il tema del lavoro delle donne e dei minori, non può essere che l’ingresso delle 21 donne nell’Assemblea Costituente, le madri della Repubblica: Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Leonilde Iotti, Teresa Mattei, Rita Montagnana Togliatti, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, comuniste, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici Agamben, Angela Gotelli, Angela Maria Cingolani Guidi, Angiola Minelli Molinari, Maria Nicotra Fiorini, Vittoria Titomanlio, democratiche cristiane, Bianca Bianchi e Lina Merlin socialiste, Ottavia Penna Buscemi, Fronte dell’Uomo Qualunque.
Rispetto agli articoli che riguardano il lavoro, e alla modernizzazione del dibattito si trovano in una posizione singolare per vari motivi; alcune di loro sono insegnanti, altre hanno lavorato in fabbrica, ma intere generazioni prima di loro hanno avuto con il lavoro un rapporto spinoso e controverso. Prima del fascismo, nell’età liberale, una ristretta élite di laureate riuscì ad accedere alle libere professioni solo con una legge del 1919; le maestre non avevano avuto fin dall’inizio una vita facile, e uno stipendio minore di un terzo rispetto ai maestri; le contadine erano sussunte all’interno della famiglia, dominata dalle figure maschili, non firmavano i patti colonici, e tutti i lavori infiniti che svolgevano appartenevano ai compiti quotidiani, senza guadagni autonomi; le prime operaie che andavano a lavorare fuori casa insieme ai bambini erano considerate mezze forze e pur lavorando lo stesso numero di ore degli uomini, erano pagate un terzo in meno, prive di tutele
come gli uomini, ma esposte a molestie e ricatti sessuali di ogni tipo. Durante il ventennio, il fascismo aveva avuto nei confronti del lavoro femminile un atteggiamento doppio: apprezzava l’élite colta delle professioniste anche perché era numericamente irrilevante, ma considerava per le donne ottimale essere una casalinga prolifica e lavoratrice gratuita; esaltava le cosiddette massaie rurali, in polemica con le cosiddette signorine di città, amanti del divertimento e non del matrimonio; dopo gli anni Trenta, adottò una legislazione di contenimento nei settori impiegatizi.
E’ evidente quindi come la storia che le Costituenti avevano alle spalle fosse molto diversificato rispetto ai generi, ma anche su questo le Costituenti seppero assumere posizioni moderne; per i minori poi, dall’età liberale poche erano state le leggi che avevano riguardato direttamente i minori, spesso considerati un’appendice della condizione femminile per la connessione strettissima fra natura femminile e maternità.
La dizione donne e minori contiene già in sé un interrogativo: la relatività e incertezza del dato anagrafico, sia in relazione alla famiglia che ai luoghi di lavoro. Che età hanno le donne e i minori? Fino agli anni più recenti, sostanzialmente, i giovani hanno rappresentato storicamente una sorta di nebulosa, come una foto d’epoca un po’ sfocata. La dizione “giovani”, o minori ha racchiuso fino a oltre la metà del Novecento un mosaico molto complesso, che solo negli anni Settanta e Ottanta, con il movimento femminista e le politiche di pari opportunità, si è per così dire sdoppiata declinandosi nei due generi, femminile e maschile.
Quando i giovani a qualunque età uscivano dalla famiglia di tipo patriarcale, cioè fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, diventavano immediatamente adulti, sposi e futuri genitori, quasi che gli anni della giovinezza, fossero solo preparatori alla vera esistenza. Né gli eventi bellici del Novecento, fanno molta chiarezza, anche se nell’immaginario collettivo la guerra è guerra di soldati, e quindi moria di giovani vite. Il volontariato maschile nella prima guerra mondiale faceva diventare improvvisamente uomini coloro che erano visti dalle madri lontani dall’essere adulti.
Per quanto riguardava le donne, il non possedere una cittadinanza piena non ha certo aiutato le giovani, future donne, a
collocarsi nello scorrere delle generazioni. Esisteva un’età per sposarsi, precocissima per le spose bambine dei matrimoni combinati, costantemente più bassa del marito, ma anche una per rimanere zitelle, che corrisponde oggi alla piena giovinezza, venticinque, trenta anni; un’età ancora più elastica, ma sempre precoce, per entrare nella prostituzione, meglio se illibate, il cui limite erano le malattie veneree e la possibilità di guadagnare, considerata l’età iniziale per molte di loro, sarebbe più esatto parlare spesso di pedofilia; un’età per monacarsi, precoce anch’essa, almeno fino a quando la Chiesa pose un limite; una non tracciabile all’anagrafe per partorire, teoricamente fuori del tempo, in pratica fino a quando il corpo ce la faceva, o non moriva.
Per ragazzi e ragazze, di adolescenza neanche a parlarne fino al Novecento inoltrato; di autonomia dalle figure genitoriali, nemmeno, indipendentemente dalla maggiore età. Le diverse età non erano logicamente correlate fra loro; ce n’era una per lavorare e in tal caso andavano bene anche donne e bambini/e di 8-10 anni, perfino 4-5 nel caso delle setaiole, durante la fase postunitaria del decollo economico, età che per la contemporaneità sono identificate con l’infanzia; nel caso dei diritti di cittadinanza, c’era un’età per votare, ventuno o venticinque per i maschi, nessuna per le donne, eterne minorenni, escluse come genere dal diritto di voto attivo e passivo.
La Costituente non ereditava granché dal governo liberale prefascista sulla tutela dei minori; la legge n. 1733 nel 1873, sul divieto dell’impiego di fanciulli in professioni girovaghe, che oggi collegheremmo anche allo sfruttamento sessuale. Nelle professioni girovaghe erano compresi saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, suonatori, cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini, spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili; per chi disobbediva, era previsto il carcere da uno a tre mesi e una multa da 50 a 250 lire, con la rimozione della tutela e della patria potestà. Nel 1886, quando l’Italia è in pieno decollo economico, la legge n. 3657 sul lavoro dei fanciulli, bontà loro, vietava di ammettere al lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, fanciulli sotto i 9 anni e nei lavori sotterranei quelli inferiori ai 10 anni. Nei lavori insalubri l’età non doveva essere inferiore ai 15. La svolta sarà nel 1902 con la prima legge chiamata appunto sul lavoro delle donne e dei fanciulli, d’iniziativa socialista, detta legge Carcano dal ministro proponente, notevolmente rimodulata rispetto all’impianto originario. Il limite di età per i fanciulli si spostava a 12 anni, e 13 per le cave, miniere e gallerie. Dovevano essere forniti di un libretto e certificato medico, con le vaccinazioni e la frequenza del corso elementare inferiore dei primi due anni; paradossalmente anche le prostitute dai 18 anni in poi erano provviste di libretto, chiamato proprio libretto di lavoro. Quello sotterraneo era vietato ai ragazzi minori di 15 anni e alle donne minorenni. Dopo i 10 anni potevano lavorare 8 ore, ma non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi, e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età, con riposi intermedi e un giorno intero di riposo a settimana. L’ammenda era di 50 lire per ogni persona impiegata in modo scorretto, ma senza mai poter superare la somma di 5.000 lire.
Del 1907 è la legge sulle risaie e dello stesso anno il Testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Restavano fuori le categorie del lavoro a domicilio, senza orario alcuno e senza alcuna protezione sindacale, e agricolo. Del fascismo, che si appropriava della lunga esperienza delle associazioni femminili per la tutela della maternità si ricorda l’Onmi; nessuna legge veniva però proposta per il divieto di ricerca della paternità, che bollava gli illegittimi e rendeva difficoltosa la ricerca di un lavoro. Sarà il Parlamento repubblicano appunto che nel 1955 abolisce l’inserimento delle generalità in atti e documenti, cioè l’omissione della paternità e maternità dai documenti anagrafici, grazie all’impegno delle parlamentari.
La Costituzione nel suo farsi impattava quindi età anagrafiche e atteggiamenti mentali difficili da smantellare; fondamentale si
rivelava il riconoscimento dei diritti della donna lavoratrice non solo madre e la sua tutela, che automaticamente comportava quella dei figli minori. Della cosiddetta Commissione dei 75, che provvedeva alla redazione del testo della Carta da sottoporre poi all’esame dell’intera Assemblea, divisa in Sottocommissioni, fecero parte Nilde Iotti, e Teresa Noce comuniste, Maria Federici e Angela Gotelli, democristiane e Lina Merlin socialista. Nella Terza Sottocommissione, presieduta da Meuccio Ruini, Partito della Democrazia del Lavoro, le onorevoli Maria Federici e Lina Merlin intervennero sul diritto al lavoro, e anche sul salario base, distinto dal salario che variava in relazione al carico familiare, all’aumento del costo della vita e così via. Teresa Noce nel rilevare la funzione sì naturale, ma anche sociale della maternità, era del parere che questo nuovo concetto democratico e civile andava affermato nella Costituzione; quindi proponeva, oltre al periodo di riposo prima e dopo il parto a salario completo, un assegno di gravidanza per tutte le altre mamme lavoratrici, l’assistenza medica per tutte, asili nido, dopo scuola, colonie-vacanze.
Lo spirito delle Costituenti lo si ritrova nei primi anni della Repubblica con la legge del 1950, n.860, Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nel 1951 con la conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri, con la legge 1963, n. 7, Divieto di licenziamento delle lavoratrici a causa di matrimonio, con la legge del 1967 n.977, Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti in cui possiamo vedere uno spostamento anagrafico; per fanciulli s’intendono i minori di 15 anni e per adolescenti, notazione sconosciuta prima, quelli compresi tra i 15 e i 18 anni. L’età minima è 15 anni e purtroppo anche la specifica dei pesi che i due sessi possono sostenere e trasportare che dà un’idea materiale delle loro fatiche. Infine la legge del 1971, n, 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri. E’ solo del 1991 la legge sui primi interventi in favore dei minori, soggetti a rischio coinvolgimento in attività criminose. Per i minori, in questo caso, l’attività criminosa è un lavoro, così come la prostituzione; un dibattito attuale in Europa è infatti quello del riconoscimento delle prostitute come lavoratrici indipendenti, sex workers; solo nel 2011, con la legge n. 112, abbiamo l’Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
A mio parere l’onda lunga delle Costituenti, arriva fino al neo femminismo degli anni Settanta, intreccio visibile anche nella IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, 1995; i diritti delle bambine sono distinti da quelli dei bambini, soprattutto per la tutela dei diritti riproduttivi e si denuncia la violenza delle spose bambine, il cosiddetto child mariage.
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