ORLANDO MINNITI

ORLANDO MINNITIdi Daniela Mastracci – Il decreto porta il nome del ministro dell’interno Marco Minniti e del ministro della giustizia Andrea Orlando e contiene “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Secondo le dichiarazioni degli stessi ministri, il decreto nasce dall’esigenza del governo di accelerare le procedure per l’esame dei ricorsi sulle domande d’asilo, che nell’ultimo anno sono aumentati e hanno intasato i tribunali. Dall’altra parte il governo vuole aumentare il tasso delle espulsioni di migranti irregolari.
I punti principali del decreto sono quattro: l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un diniego, l’abolizione dell’udienza, l’estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari, che non si chiamano più CIE, bensì Cpr (Centri permanenti per il rimpatrio) e saranno venti, uno per Regione; e l’introduzione del lavoro volontario per i migranti, ovvero i LAVORI SOCIALMENTE UTILI. I prefetti, d’intesa con i Comuni interessati, promuovono “ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali”. Possibile la predisposizione di progetti ad hoc, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, progetti “da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo”. Nel primo grado di giudizio l’attuale “rito sommario di cognizione” sarà sostituito con un rito camerale senza udienza, nel quale il giudice prenderà visione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale. Senza contraddittorio e senza che il giudice possa rivolgere domande al richiedente asilo che ha presentato il ricorso. In nome della “sicurezza” e della “velocità ed efficienza”, si abbrevia il percorso giudiziario, intanto si detengono nei Cpr e si mettono a disposizione per i Lavori Socialmente utili: detenuti e lavoratori; percorsi giudiziari speciali e abbreviati, in nome dell’ ”emergenza” migranti. Dunque i migranti sono un tema di sicurezza e emergenza, da intercettare ed espletare, nelle sue burocratiche procedure, nel più breve tempo possibile, onde accelerare i tempi di rimpatrio. Ma già che ci siamo facciamo rispuntare fuori il lavoro sociale e li utilizziamo in questa direzione.
Proviamo a fare un confronto con la Costituzione.

Il Decreto Minniti-Orlando istituisce:

26 SEZIONI SPECIALIZZATE. Vengono istituite sezioni specializzate “in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”
Ma l’Articolo 102 della Costituzione Italiana recita “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. NON POSSONO ESSERE ISTITUITI GIUDICI STRAORDINARI O GIUDICI SPECIALI. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.”

Le 26 Sezioni Specializzate saranno istituite “presso gli organi giudiziari ordinari”? La “materia” di cui si occuperanno è molto ampia e complessa: può rientrare nella dicitura “determinate materie” come recita l’articolo 102?

 

CANCELLATO UN GRADO DI GIUDIZIO. Il decreto introduce misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure davanti alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, soprattutto, per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta. Di fatto, viene disegnato un nuovo modello processuale che riduce da 6 a 4 mesi il termine entro il quale è definito il procedimento “con decreto che rigetta il ricorso” o “riconosce lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria”. Salta l’appello, il decreto è ricorribile esclusivamente in Cassazione, entro 30 giorni”
Ma l’Articolo 24 recita “TUTTI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
Inoltre il nuovo rito introdotto con il decreto Minniti limita in maniera inaccettabile il contraddittorio fra le parti, prevedendo un rito camerale senza udienza nel quale, al giudice che dovrà decidere, verrà messa a disposizione la registrazione video del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale, senza che l’immigrato possa essere sentito.

 

Ma l’articolo 111 recita “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. OGNI PROCESSO SI SVOLGE MEDIANTE IL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo….”
Cosa vuol dire inquadrare un tema sociale entro la categoria della “sicurezza”? Pare voglia dire istituire percorsi speciali… questo aggettivo è piuttosto inquietante.

 
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Di Daniela Mastracci

Daniela Mastracci.Sono nata l'11 marzo del 1970 e insegno nel Liceo Scientifico del mio Comune, Ceccano. Sono Prof e Mamma di due figli che mi crescono intorno mentre scopro che mi piace scrivere.

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