dal M5S di Ceccano riceviamo e pubblichiamo – In questi giorni continuano ad apparire numerosi articoli e altrettanto numerose dichiarazioni (sia sui giornali che in rete) che, entrando nel merito della Sentenza del Tar del 23 ottobre scorso, riportano spesso parecchie imprecisioni, se non addirittura alterazioni, rispetto alla vera realtà dei fatti. Troppo spesso si è voluto lasciar intendere ai lettori che il Tar ha respinto il nostro ricorso; oppure rinviato la decisione al Tribunale ordinario per mancanza di prove; o ancora che l’Amministrazione continua a restare in carica perché il risultato elettorale è stato ritenuto frutto di pratiche legittime. Tutto questo è FALSO.
In qualità di ricorrenti nel ricorso oggetto della sentenza, ci sentiamo a questo punto in dovere di produrre le dovute precisazioni, anche per fornire risposte a chi ci scrive chiedendoci come sono andate davvero le cose. Abbiamo per questo posto alcune semplici domande direttamente al nostro legale, l’Avv. Chiara Masi, che ha curato personalmente il ricorso che abbiamo presentato. Sperando che sia utile per fare un po’ di chiarezza, superando i limiti della propaganda e della cattiva informazione, vi invitiamo a leggerlo con attenzione.
1) Qual è il contenuto della sentenza del Tar del 23 ottobre?
Per comprendere meglio la portata della Sentenza del Tar, occorre ripercorrere brevemente i vari passaggi che hanno caratterizzato la vicenda che oggi ci occupa.
Con il ricorso abbiamo chiesto l’annullamento dei risultati delle ultime elezioni comunali di Ceccano. In particolare abbiamo denunciato una serie di irregolarità, sulla scorta di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Frosinone, che hanno riguardato il processo di presentazione delle candidature a sostegno dei candidati a sindaco: Caligiore, Compagnoni, Querqui, Maliziola e Aversa. Si sono costituititi, per l’effetto, in giudizio il Comune di Ceccano in persona del sindaco Caligiore, il Sig. Caligiore, gli altri eletti della maggioranza e anche l’Avv. Maliziola, sostanzialmente sollevando le stesse contestazioni e cioè:
1- che la notifica del ricorso fosse stata effettuata in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge;
2- che lo stesso ricorso fosse inammissibile in quanto presentato dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali e non entro 3 giorni dalla pubblicazione degli atti impugnati;
3- che il ricorso doveva essere rigettato in quanto esplorativo (generico). Invocavano inoltre la cosiddetta prova di resistenza (le difese degli eletti hanno sostenuto in sostanza che se anche le illegittimità da noi denunciate fossero risultate fondate, a fronte del gran numero di firme raccolte, le liste sarebbero comunque state valide).
Il Tar, visti gli atti e a seguito della discussione pubblica respingeva la prima eccezione di tardività in quanto il ricorso era stato correttamente e tempestivamente notificato. Respingeva anche la seconda eccezione in quanto l’atto di proclamazione degli eletti era stato correttamente impugnato nei modi e tempi previsti dalla legge.
Anche in ordine al terzo motivo sollevato dalle stesse difese, riteneva l’infondatezza degli assunti.
Ed infatti evidenziava che il ricorso non fosse esplorativo in quanto, come si legge testualmente in Sentenza “reca la circostanziata denuncia di plurime illegittimità nel procedimento di formazione di varie liste suffragato da concreti elementi”. Del pari, riguardo la cosiddetta “prova di resistenza” invocata dalla difesa degli eletti, lo stesso Collegio, riteneva che la stessa non potesse e non dovesse essere effettuata. Ed infatti per quanto riguarda il primo aspetto (cioè la possibilità di effettuare la predetta prova di resistenza), non essendo stato depositato alcun documento che desse conto del numero di firme raccolte, il relativo conteggio è stato ritenuto impossibile. Mentre dal punto di vista della doverosità nell’applicazione della predetta prova, poiché gli elementi da noi forniti sono apparsi plausibili e circostanziati, il Collegio ha ritenuto non potersi applicare in questa fase.
Riassumendo: abbiamo chiesto al Tar di annullare le elezioni per le gravi irregolarità già evidenziate dalla Procura. Le difese del Sindaco Caligiore Roberto per il Comune, di Caligiore Roberto quale eletto, dei consiglieri di maggioranza, nonché del consigliere Maliziola, hanno sollevato delle eccezioni.
Il Tar all’esito della discussione pubblica ha respinto tutte le eccezioni degli eletti e del Comune e ha accolto la nostra richiesta di concessione dei termini per la querela di falso.
La Sentenza, che è interlocutoria, in sostanza non definitiva, non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni, i motivi a sostegno della stessa infatti, permettono a tutti di trarre le opportune conclusioni.
2) Nel testo della sentenza si legge: “la questione principale che pone il ricorso è quella relativa alla denunciata falsità dell’autenticazione delle firme di sottoscrittori delle liste e poiché si tratta di contestazione relativa a atti pubblici assistiti da fede privilegiata le cui risultanze possono essere disattese solo in caso di declaratoria della falsità nella competente sede, ritiene il Collegio che, in applicazione dell’articolo 77 c.p.a. e conformemente alla richiesta avanzata dai ricorrenti, debba loro concedersi un termine per la proposizione della querela di falso.” Che cosa significa?
Poiché gli atti da noi contestati sono assistiti da fede privilegiata (e dunque fanno fede fino a querela di falso), nel ricorso abbiamo chiesto che il Tar ci concedesse il termine per proporre la necessaria querela di falso. Da domani ci metteremo a lavorare in tal senso.
Voglio precisare a tutta la cittadinanza che l’apposizione della firma in modo irregolare non costituisce reato per chi la appone ma solo per l’autenticatore che falsamente attesta circostanze non veritiere. Invito inoltre i cittadini a leggere il testo integrale della Sentenza del Tar, anche perché il Comune, che ribadisco, si è costituito nel giudizio sposando appieno tutti gli assunti del Sindaco e degli eletti, siamo tutti noi!
3) La concessione del termine per procedere con la querela di falso, come era nelle richieste del M5S, era quindi condizione necessaria per procedere con la richiesta di annullamento dei risultati elettorali?
Sì. Se il Tar avesse accettato le contestazioni dei legali della difesa, il nostro iter si sarebbe fermato qui, invece il Tribunale Amministrativo ci ha concesso il termine di 90 giorni per depositare la querela e solo all’esito del deposito, della prova della predetta proposizione, il giudizio verrà sospeso. La querela di falso verrà proposta davanti al Tribunale Ordinario Civile. Mi spiego meglio: avendo noi contestato degli atti assistiti da pubblica fede (autenticati dal Pubblico Ufficiale), la querela di falso non poteva non essere esperita. Sono atti che fanno fede (fino a querela di falso appunto). Il TAR ha ritenuto ben circostanziati i nostri assunti e non condivisibili i loro. Per questo ha accolto la nostra richiesta e non le loro.
4) È soddisfatta dell’esito della sentenza?
Come avvocato non potevo chiedere di meglio.
Come cittadino elettore però, leggere e sentire che gli amministratori sono felici perché probabilmente pensavano che il Tar potesse annullare le elezioni già il 22, mi lascia assai amareggiata. Riguardo alle “plurime illegittimità nel procedimento di formazione di varie liste suffragato da concreti elementi” riportate nella sentenza, nessuno si è sentito in dovere di fare dei commenti nel merito.
5) Che cosa succederà adesso?
Per ora siamo al lavoro per la proposizione della querela di falso.
Vorrei aggiungere però un’ultima considerazione: l’accoglimento del ricorso, pur in tempi lunghi (come auspicato), non sarebbe comunque senza conseguenze per l’attuale Amministrazione. Infatti si potrebbe configurare oltre ad una caducazione di tutti gli atti assunti, anche un più che probabile danno erariale di cui comunque qualcuno sarà chiamato a rispondere.
Come dettagliatamente spiegato dall’Avv. Chiara Masi, il Tar ha quindi accolto (e non respinto!) tutte le nostre richieste, in particolare quella relativa alla concessione di un termine per proporre la querela di falso, condizione necessaria per proseguire nel nostro percorso, essendo gli atti contestati “atti assistiti autenticati dal Pubblico Ufficiale” (che fanno quindi fede fino a querela di falso). Il passaggio al Tar è stato quindi fondamentale per superare tutte le resistenze della difesa, respinte in blocco dal Tribunale Amministrativo, e per farci concedere il termine per presentare la querela al Tribunale ordinario. Ribadiamo infine che, se fossimo nei panni di Caligiore e degli altri esponenti della maggioranza, piuttosto che festeggiare per essere ancora seduti sulle poltrone, ci interrogheremmo su quelle “plurime illegittimità nel procedimento di formazione di varie liste” riportate nella sentenza e magari, ci vergogneremmo, rassegnando le dimissioni.
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