
Resta valida la deliberazione dei sindaci dell’Ato 5 che aveva decurtato le pretese tariffarie della multiutility imponendo penali, non riconoscendo costi per morosità ed efficientamenti.
da L’Inchiesta quotidiano – Finalmente per Acea sembra cambiare l’aria anche nella aule di giustizia, che fino a ieri erano terreno insidioso solamente per gli utenti, già spremuti e costretti a subire disservizi.
Un ricorso presentato dal gestore è stato invece respinto dal tribunale amministrativo per inammissibilità grazie ad una sentenza della sezione staccata di Latina pubblicata ieri. La multiutility romana aveva impugnato la deliberazione numero 6 del 13 dicembre 2016, con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’Ato 5 aveva approvato la proposta tariffaria del Servizio Idrico Integrato per il periodo regolatorio 2016-2019.
Il Tar ha sentenziato che ricorso è inammissibile perché “l’atto è di natura endoprocedimentale”, quindi non definitivo, mentre l’ultima parola spetta all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il provvedimento oggetto di impugnativa, quindi, (predisposizione della tariffa) si inserisce in una sequenza procedimentale che deve essere conclusa con l’atto definitivo rappresentato dalla approvazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, come ribadito anche nella deliberazione n. 664/2015 Aeegsi al punto 7.4: “Entro i successivi 90 giorni, l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06”.
Immediato il commento di Mario Antonellis, portavoce del Coordinamento provin¬ciale Acqua Pubblica Frosinone: «Il Tar del Lazio dichiara inammissibile il ricorso proposto da Acea contro la deliberazione numero 6 del 13 dicembre 2016 approvata dai Sindaci nella famosa assemblea in cui fu votata la Risoluzione contrattuale… Questa delibera approvava la proposta di tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019, e tutti i suoi allegati, non riconoscendo al gestore i maggiori costi per l’adeguamento degli standard, di qualità del servizio, ovvero i maggiori costi della presunta morosità e soprattutto comminava al gestore le penali relativamente al periodo 2014-2015. Bene hanno fatto i sindaci a costituirsi. Bene che Acea accetti il fatto che l’atteggiamento di rassegnazione e di completa sudditanza del popolo Ciociaro e dei suoi rappresentanti ormai si sta sgretolando».
Politicamente parlando, la sentenza di ieri rappresenta una vittoria del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e dei 21 primi cittadini che si sono affiancati alla sua azione. Gli avvocati Valerio Tallini (professore a contratto di diritto amministrativo presso l’università della Tuscia di Viterbo), Claudio Martino (tra i massimi esperti in materia di acque pubbliche) e Vincenzo Colalillo hanno difeso i seguenti 21 comuni: Cassino, Monte San Giovanni Campano, Alatri, Fiuggi, Ceccano, Torre Cajetani, Strangolagalli, Settefrati, Pofi, Pico, Guarcino, Coreno Ausonio, Castro dei Volsci Picinisco, S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, Alvito, Serrone, Roccasecca. I Comuni di Vallerotonda e San Vittore del Lazio risultano erroneamente non costituiti ma in realtà si sono entrambi costituiti in giudizio.
La figuraccia del Sindaco di Frosinone
Singolare e inattesa la figuraccia rimediata dal Comune di Frosinone, guidato dal sindaco Nicola Ottaviani che ha effettuato una costituzione tardiva in giudizio al di là della copiatura delle memorie degli altri 21 Comuni che, quindi, ne avrebbe potuto consentire l’immissione in giudizio se solo la tempistica fosse stata rispettata. La giunta comunale del capoluogo però si è riunita per deliberare solamente dopo la scadenza dei termini. L’Ato 5 era difeso dal professor Alfredo Contieri, ordinario di diritto amministrativo dell’Università di Cassino.
La famosa assemblea del 2016 che deliberò la risoluzione contrattuale (con delibera poi annullata dal Tar nelle scorse settimane: c’è attesa per l’impugnativa al Consiglio di Stato), aveva adottato precedentemente un provvedimento approvando «la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, nella parte in cui non accoglie le istanze motivate dal Gestore in ordine al ri-conoscimento dei maggiori costi per l’adeguamento agli standard di qualità del servizio (OpexQC) e dei maggiori costi di morosità, nonché laddove applica al Gestore le penali relative agli anni 2014-2015». Ma quella delibera era solo il, passaggio iniziale.
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